Il Consiglio di Stato torna ancora sul tema del riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania. I giudici, infatti, hanno accolto la tesi proposta dall’avv. Pasquale Marotta in due diversi appelli con cui erano state impugnate due sentenze emesse dal TAR Lazio – Roma e che avevano sostenuto la posizione del Ministero in merito al mancato riconoscimento nel nostro Paese del valore abilitante del titolo conseguito in altro ordinamento.
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada, nelle due citate sentenze hanno sconfessato la posizione che nel corso degli anni era stata assunta dal Ministero precisando che quest’ultimo ‹‹argomenta la propria decisione sul presupposto che l’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica in possesso dell’odierno appellante non sia sufficiente per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorità rumene.
Trattasi di presupposto contrastante con la documentazione in atti. […]. Pertanto, come fondatamente censurato nell’atto di appello, l’atto di diniego opposto dal Ministero risulta inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l’annullamento››.
Tali sentenze, presumibilmente, segnano il solco di un nuovo orientamento giurisprudenziale su un’annosa vicenda che riguarda tantissimi docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Romania.
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